
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
E' quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 18 del D.Lgs.81/08) ha imposto a tutte le aziende come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l'avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori.
Si tratta quindi di un documento obbligatorio (è imposto per legge e la mancata presenza di esso all'interno dell'azienda comporta sanzioni e responsabilità), che deve essere tenuto in azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro.
Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza. Si tratta di un'attività non facile, che non sempre il datore di lavoro (l'unico responsabile della mancata compilazione del documento) è in grado di svolgere.
L'incarico per la redazione del DVR consiste in:
-sopralluogo in sito;
-verifica dei documenti attinenti la sicurezza;
-individuazione dei rischi;
-verifica e ricostruzione del ciclo produttivo;
-individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
-predisposizione del documento con indicate le misure di prevenzione e protezione.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DURVI)
Il datore di lavoro committente, colui che affida attività lavorativa a ditte esterne, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) per attuare le relative misure di prevenzione e protezione garantendo così la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro dovrà quindi elaborare il DUVRI valutando tutti i rischi (sia i propri che quelli dell'azienda appaltatrice) che potrebbero dare interferenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Piano Operativo Di Sicurezza (POS)
Il P.O.S. è il documento di dettaglio della Valutazione Rischi che riguarda le attività di lavoro presso un cantiere esterno, situazione particolare che richiede una speciale valutazione poiché entrano in campo nuovi fattori di rischio e contesti diversi. Proprio per la particolare circostanza è chiamata in causa la supervisione del datore di lavoro che dovrà garantire il corretto andamento dei lavori in totale sicurezza.
Prima che si inizi un’attività presso un cantiere esterno il P.O.S. dovrà essere redatto sia dal datore di lavoro dell’impresa affidataria che dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Il datore di lavoro (indipendentemente che sia dell’impresa affidataria piuttosto che esecutrice) dovrà:
-Redigere il Piano Operativo di Sicurezza;
-Predisporre accesso e recinzione del cantiere ben visibili e individuabili;
-Predisporre idonei sistemi di protezione per i lavoratori contro le intemperie;
-Controllare che materiali e attrezzature vengano correttamente disposti e accatastati, che siano riposti in posizioni stabili per evitarne il crollo;
-Curare la rimozione di materiali pericolosi per la sicurezza dei lavoratori e lo stoccaggio di detriti e macerie da smaltire.
Nel caso specifico delle responsabilità del datore di lavoro dell’impresa affidataria questi dovrà:
-Verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori affidati e la corretta applicazione del piano di sicurezza, verificando la congruenza del P.O.S. redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice con il proprio;
-Coordinare gli interventi delle imprese;
-Trasmettere i piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
-Essere in possesso della certificazione di adeguata formazione così come devono esserlo tutti i dirigenti e i preposti che coordinano i lavori.
Piano Di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
L’articolo 100 del Testo Unico della Sicurezza D.lgs 81/08 definisce cosa sia il Piano di Sicurezza e di coordinamento.
Nelle primissime righe dell’articolo si evidenziano, subito, almeno 2 esplicative parole chiave: rischi (Allegato XI) e stima dei costi (allegato XV).
In sostanza il PSC è una “relazione tecnica” del Coordinatore della Scurezza che contiene “prescrizioni” in relazione alla complessità dell’opera da eseguire.
In generale questo documento contiene: una relazione tecnica che illustra e descrive le informazioni che caratterizzano l’opera da realizzare, le prescrizioni ovvero le indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e comportamentale, la stima dei costi della sicurezza sul lavoro e gli allegati del caso come grafici o diagrammi.
Infine non è possibile affrontare la tematica inerente il PSC senza dedicare spazio e tempo ad altri importanti concetti chiave:
-progettazione;
-esecuzione;
-notifica preliminare.
Coordinatore sicurezza per l’esecuzione nei cantieri edili
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o anche detto coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera è la figura professionale definita dal punto f) del comma 1 dell’Articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
In questo modo:
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.
Compiti
Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi compiti:
“a) Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo (caratteristiche dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b – vedi pagina del nostro sito dedicata al Coordinatore sicurezza progettazione), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.
Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in raccordo con il RLS. In particolare, durante i lavori: “d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”.
Coordinamento e vigilanza
Ha sostanzialmente quindi compiti di vigilanza, controllo e ispezione in cantiere, quotidiani.
Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro. Ovvero:
“e) Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 (obblighi dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro e dei preposti, misure generali di tutela e obblighi per la sicurezza dei datori di lavoro dell’impresa affidataria), comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione viene nominato per legge qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, e deve essere nominato anche qualora si sia in presenza di ditte affidatarie. In questo caso, ovvero quando l’esecuzione di un lavoro viene smembrata e assegnata a più ditte, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione ha anche il compito di redigere il PSC per le stesse e il fascicolo sulle caratteristiche delle opere. La nomina del coordinatore per l’esecuzione è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.

Si tratta quindi di un documento obbligatorio (è imposto per legge e la mancata presenza di esso all'interno dell'azienda comporta sanzioni e responsabilità), che deve essere tenuto in azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro.
Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza. Si tratta di un'attività non facile, che non sempre il datore di lavoro (l'unico responsabile della mancata compilazione del documento) è in grado di svolgere.
L'incarico per la redazione del DVR consiste in:
-sopralluogo in sito;
-verifica dei documenti attinenti la sicurezza;
-individuazione dei rischi;
-verifica e ricostruzione del ciclo produttivo;
-individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
-predisposizione del documento con indicate le misure di prevenzione e protezione.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DURVI)
Il datore di lavoro dovrà quindi elaborare il DUVRI valutando tutti i rischi (sia i propri che quelli dell'azienda appaltatrice) che potrebbero dare interferenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Prima che si inizi un’attività presso un cantiere esterno il P.O.S. dovrà essere redatto sia dal datore di lavoro dell’impresa affidataria che dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Il datore di lavoro (indipendentemente che sia dell’impresa affidataria piuttosto che esecutrice) dovrà:
-Redigere il Piano Operativo di Sicurezza;
-Predisporre accesso e recinzione del cantiere ben visibili e individuabili;
-Predisporre idonei sistemi di protezione per i lavoratori contro le intemperie;
-Controllare che materiali e attrezzature vengano correttamente disposti e accatastati, che siano riposti in posizioni stabili per evitarne il crollo;
-Curare la rimozione di materiali pericolosi per la sicurezza dei lavoratori e lo stoccaggio di detriti e macerie da smaltire.
Nel caso specifico delle responsabilità del datore di lavoro dell’impresa affidataria questi dovrà:
-Verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori affidati e la corretta applicazione del piano di sicurezza, verificando la congruenza del P.O.S. redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice con il proprio;
-Coordinare gli interventi delle imprese;
-Trasmettere i piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
-Essere in possesso della certificazione di adeguata formazione così come devono esserlo tutti i dirigenti e i preposti che coordinano i lavori.
Nelle primissime righe dell’articolo si evidenziano, subito, almeno 2 esplicative parole chiave: rischi (Allegato XI) e stima dei costi (allegato XV).
In sostanza il PSC è una “relazione tecnica” del Coordinatore della Scurezza che contiene “prescrizioni” in relazione alla complessità dell’opera da eseguire.
In generale questo documento contiene: una relazione tecnica che illustra e descrive le informazioni che caratterizzano l’opera da realizzare, le prescrizioni ovvero le indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e comportamentale, la stima dei costi della sicurezza sul lavoro e gli allegati del caso come grafici o diagrammi.
Infine non è possibile affrontare la tematica inerente il PSC senza dedicare spazio e tempo ad altri importanti concetti chiave:
-progettazione;
-esecuzione;
-notifica preliminare.
La responsabilità del coordinamento della sicurezza nei cantieri
è della figura professionale denominata “coordinatore per la sicurezza“.Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o anche detto coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera è la figura professionale definita dal punto f) del comma 1 dell’Articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
In questo modo:
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.
Compiti
Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi compiti:“a) Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo (caratteristiche dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b – vedi pagina del nostro sito dedicata al Coordinatore sicurezza progettazione), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.
Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in raccordo con il RLS. In particolare, durante i lavori: “d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”.
Coordinamento e vigilanza
Ha sostanzialmente quindi compiti di vigilanza, controllo e ispezione in cantiere, quotidiani.
Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro. Ovvero:
“e) Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 (obblighi dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro e dei preposti, misure generali di tutela e obblighi per la sicurezza dei datori di lavoro dell’impresa affidataria), comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione viene nominato per legge qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, e deve essere nominato anche qualora si sia in presenza di ditte affidatarie. In questo caso, ovvero quando l’esecuzione di un lavoro viene smembrata e assegnata a più ditte, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione ha anche il compito di redigere il PSC per le stesse e il fascicolo sulle caratteristiche delle opere. La nomina del coordinatore per l’esecuzione è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.
L'Aquila, Rieti, Avezzano, Roma, Pescara, Pescorocchiano, Corvaro, Carsoli, Leofreni. Sicurezza sul lavoro.
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